Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario.

Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari: spiegazione

Il decreto legge n.36/2022 attua le “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

L’articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto contiene le misure che estendono l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che tale obbligo venga esteso anche ad in contribuenti che adottano il regime forfettario.

Infatti l’esonero, in essere fino al 31/12/2023, dall’obbligo di fatturazione elettronica viene eliminato per i soggetti che:

  • rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

L’obbligo si estende dal 1° gennaio 2024 a tutti i forfettari

Il 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore solo per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente avevano percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

I forfettari che nel 2021 avevano un fatturato al di sotto dei 25.000€ di compensi o ricavi potevano beneficiare del c.d. regime transitorio, in cui rimanevano esentati da tale obbligo.

A chiarire l’applicazione di tale regime transitorio è stata l’Agenzia delle Entrate che, con la Faq 150 del 22 dicembre 2022, ha ribadito che:

  • dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore per i forfettari che nell’anno 2021 avevano conseguito compensi e ricavi superiori a 25.000€;
  • dal 1° gennaio 2024 riguarderà tutti gli altri soggetti forfettari.

Il regime transitorio terminerà quindi a fine 2023 e subentrerà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.

Fattura elettronica le sanzioni

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari ad ora si applicano i termini di emissione della fattura elettronica in vigore anche per tutti gli altri contribuenti, che si possono riassumere nel seguente modo:

  • fattura elettronica immediataentro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
  • fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In caso di invio tardivo della fattura, sono previste le seguenti sanzioni, stabilite dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997:

  • tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili
  • da 250 2.000€ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

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