Analisi delle agevolazioni contributive per Artigiani e Commercianti in Regime Forfettario per l’anno 2025

La presente informativa ha lo scopo di illustrare il quadro normativo aggiornato relativo alle agevolazioni contributive INPS per i titolari di Partita IVA in regime forfettario, con un focus specifico sulle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

 

1. Nuova Agevolazione al 50% per Imprese Start-up (Legge di Bilancio 2025)

 

La normativa per il 2025 introduce un regime di particolare favore per le nuove iniziative imprenditoriali, finalizzato a sostenere la fase di avvio dell’attività.

  • Soggetti Beneficiari: Lavoratori autonomi (ditte individuali e soci/collaboratori familiari) che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali INPS per Artigiani e Commercianti e che aderiscono contestualmente al regime forfettario.
  • Natura dell’Agevolazione: La misura prevede una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) dovuta, applicabile sia alla quota fissa sul reddito minimale sia alla quota variabile calcolata sull’eccedenza.
  • Durata: Il beneficio ha una durata massima di 36 mesi a partire dalla data di inizio attività.
  • Riferimenti Normativi: Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024); Circolare INPS n. 83 del 24/04/2025.

Al termine del triennio di applicazione, il contribuente avrà la facoltà di richiedere l’accesso al regime agevolato ordinario.

 

2. Regime Contributivo Agevolato Ordinario (Riduzione del 35%)

 

Resta confermata l’agevolazione contributiva a regime, accessibile a tutti gli artigiani e commercianti forfettari, inclusi coloro che hanno terminato il periodo di start-up al 50%.

  • Natura dell’Agevolazione: Consiste in una riduzione del 35% della contribuzione ordinaria IVS.
  • Modalità di Accesso: L’opzione deve essere esercitata tramite comunicazione telematica all’INPS, da effettuarsi attraverso il “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti”. La domanda per i soggetti già attivi deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno; per le nuove attività, va inoltrata con la massima tempestività.
  • Riferimenti Normativi: Legge n. 190/2014; Circolari INPS n. 29/2015 e n. 35/2016.

 

3. Principio di Unicità della Richiesta e Carattere Irrevocabile

 

Si richiama la massima attenzione su un aspetto procedurale di fondamentale importanza, relativo specificamente all’opzione per la riduzione del 35%. Tale scelta è soggetta al principio di unicità e non può essere reiterata.

Nello specifico:

  • Revoca dell’Opzione: Il contribuente che, dopo aver aderito all’agevolazione, presenti una successiva rinuncia (ad esempio, per assicurarsi una copertura contributiva piena ai fini pensionistici), perde definitivamente il diritto di richiederla in futuro per la medesima posizione.
  • Fuoriuscita dal Regime Forfettario: La perdita dei requisiti per la permanenza nel regime forfettario comporta la cessazione automatica del beneficio. Qualora il contribuente rientrasse in futuro nel medesimo regime, non potrà ripresentare domanda per la riduzione del 35%.

Questa preclusione non riguarda l’agevolazione start-up al 50%, la quale cessa naturalmente allo scadere dei 36 mesi, lasciando impregiudicata la facoltà di optare successivamente per la riduzione ordinaria.

La scelta tra il versamento contributivo pieno e quello agevolato richiede pertanto un’attenta analisi costi-benefici, che consideri non solo il risparmio fiscale e contributivo immediato, ma anche le implicazioni previdenziali a lungo termine.

Lo Studio rimane a completa disposizione per fornire una consulenza dettagliata e personalizzata, finalizzata a definire la strategia contributiva più adeguata alle Vostre specifiche esigenze operative e di pianificazione futura.

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