Partita IVA Forfettaria e Ex Datore di Lavoro: La Regola del Biennio

Partita IVA Forfettaria e Ex Datore di Lavoro: La Regola del Biennio (e come Evitare l’Esclusione)

Se hai lasciato il lavoro dipendente e hai aperto la Partita IVA per svolgere un’attività simile o identica, devi navigare una delle aree più delicate del Fisco italiano: la **causa ostativa** legata al tuo ex datore di lavoro.

Questa regola, pensata per prevenire le “false Partite IVA” (conversione fraudolenta del rapporto dipendente), impone vincoli temporali precisi. Vediamo come gestirli per accedere al Regime Forfettario (15%) in totale sicurezza.


🚫 La Causa Ostativa: Non Fatturare in Modo Prevalente all’Ex Datore

La normativa sul Regime Forfettario (Art. 1, c. 57, lett. d-bis) stabilisce che non possono accedervi le persone fisiche la cui attività è esercitata **prevalentemente** (oltre il 50% dei ricavi) nei confronti di soggetti con cui erano intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei **due precedenti periodi d’imposta**.

Il Periodo di Sorveglianza

Il vincolo non è eterno. La causa ostativa ha una durata limitata e “viene comunque meno dopo un biennio”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il biennio si calcola a ritroso rispetto all’anno in cui si applica il Forfettario, utilizzando **periodi d’imposta interi**.


🗓️ Il Passaggio da Dipendente a Forfettario: Analisi Temporale

Ipotizziamo la tua situazione: cessazione del rapporto dipendente il **31/03/2019** e apertura immediata della P.IVA il **01/04/2019**, con l’intenzione di fatturare all’ex datore di lavoro.

Anno Fiscale Periodo di Sorveglianza Rischio Causa Ostativa?
**2019** (Anno di apertura) 2017 e 2018 **Sì**, eri dipendente in entrambi gli anni.
**2020** 2018 e 2019 **Sì**, eri dipendente in parte nel 2019.
**2021** 2019 e 2020 **Sì**, il rapporto è intercorso in parte nel 2019.
**2022** (Accesso Forfettario) **2020 e 2021** **NO**. Il rapporto di lavoro dipendente è cessato **anteriormente** a questi due periodi.

**Conferma:** La scelta di attendere fino al **2022** per applicare il Regime Forfettario (15%) è stata la mossa fiscalmente corretta. In questo modo, il tuo ex datore di lavoro era definitivamente uscito dal biennio di sorveglianza, eliminando il rischio di esclusione.


🚪 Potevo Entrare Subito nel Forfettario 2019 e Uscire nel 2020?

In teoria **sì**. La verifica della prevalenza dei compensi (oltre il 50%) si effettua **solo alla fine del periodo d’imposta**.

  • **Accesso Immediato (2019):** Potevi aprire P.IVA e aderire subito al Forfettario.
  • **Verifica a Fine Anno (31/12/2019):** Se a fine 2019 avessi superato il 50% di fatturato verso l’ex datore di lavoro, si sarebbe concretizzata la causa ostativa.
  • **Uscita Obbligatoria (2020):** Saresti stato obbligato ad abbandonare il Forfettario a partire dal **1° gennaio 2020** e passare al Regime Semplificato.

Mantenere il Regime Semplificato per l’intero triennio è stata comunque la scelta più prudente per assicurare la stabilità fiscale e l’accesso “pulito” al Forfettario nel 2022.


⚠️ Attenzione: Il 5% Resta Escluso

È cruciale ricordare che l’aliquota ridotta del **5%** non era comunque applicabile, anche se fossi entrato nel Forfettario subito.

Questo beneficio richiede **tre anni completi di inattività**, calcolati giorno per giorno (computo civile). Avendo tu svolto attività di lavoro autonomo ininterrottamente dal 01/04/2019, questo requisito non è mai stato soddisfatto.

***

Hai domande sulla corretta gestione del passaggio da dipendente ad autonomo?

Affidati a professionisti per pianificare l’accesso al Regime Forfettario e non rischiare l’esclusione. Contattaci per una consulenza sulla tua situazione specifica.

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