Srl e soci lavoratori: gli utili lasciati in azienda non pagano contributi INPS
La Cassazione mette un punto fermo: senza distribuzione (o trasparenza fiscale), il reddito della società non diventa reddito del socio ai fini previdenziali
Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito un tema che negli ultimi anni ha generato non pochi contenziosi tra INPS e soci amministratori di Srl: gli utili prodotti dalla società ma non distribuiti, e quindi accantonati a riserva, possono essere presi a base per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti?
La risposta della Suprema Corte è no, a meno che quel reddito non sia stato effettivamente imputato al socio e dichiarato da quest’ultimo ai fini IRPEF.
Il caso concreto
La vicenda riguardava una socia unica e amministratrice di una Srl, che svolgeva anche attività lavorativa all’interno della società. L’INPS le aveva notificato due avvisi di addebito, relativi alle annualità 2015 e 2017, calcolando i contributi alla Gestione Commercianti anche sugli utili prodotti dalla società — utili che, però, non erano mai stati percepiti dalla socia, essendo rimasti accantonati nel patrimonio aziendale.
La Corte d’Appello di Milano aveva già dato ragione alla contribuente, distinguendo nettamente la posizione delle società di capitali da quella delle società di persone: nelle prime, a differenza delle seconde, il reddito prodotto dalla società non si trasferisce automaticamente al socio per il solo fatto di detenere una partecipazione. L’INPS ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che il reddito riconducibile alla quota del socio lavoratore dovesse comunque concorrere alla base contributiva, a prescindere dall’effettiva distribuzione.
Il ragionamento della Cassazione
Il punto di partenza normativo è l’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 384/1992, secondo cui per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti il contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF nell’anno di riferimento. La base imponibile contributiva, quindi, non si limita al reddito dell’attività che determina l’iscrizione, ma può includere anche altri redditi d’impresa — a condizione, però, che si tratti di redditi effettivamente riferibili al soggetto obbligato e da lui dichiarati ai fini IRPEF.
Qui si annida la differenza decisiva tra società di persone e società di capitali:
- nelle società di persone, vige il principio di trasparenza dell’art. 5 TUIR: il reddito viene imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dal fatto che sia stato effettivamente percepito;
- nelle società di capitali, invece, il reddito d’impresa è prodotto dalla società, soggetto passivo autonomo ai fini IRES, e non transita automaticamente nella sfera reddituale del socio.
Secondo i giudici, nemmeno lo svolgimento di attività lavorativa in azienda da parte del socio è sufficiente a superare questa distinzione. L’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti in capo al socio che lavora abitualmente e prevalentemente nella società resta fermo, ma da questo non discende automaticamente che l’intero reddito prodotto dalla Srl entri nella sua base contributiva.
Perché ciò avvenga, il reddito deve essere effettivamente imputato fiscalmente al socio: attraverso la percezione degli utili, oppure — se la società ha esercitato l’opzione — tramite il regime di trasparenza fiscale previsto dagli artt. 115 e 116 TUIR per le Srl a ristretta base proprietaria. Solo in questi casi il reddito societario diventa reddito IRPEF del socio e, di conseguenza, base imponibile previdenziale.
La Cassazione ha inoltre respinto l’argomento dell’INPS secondo cui l’accantonamento degli utili nasconderebbe una finalità elusiva: la scelta di non distribuire utili può rispondere a legittime esigenze imprenditoriali (autofinanziamento, patrimonializzazione, investimenti) e non può, di per sé, essere trattata come uno strumento per aggirare la contribuzione dovuta.
Infine, un punto rilevante sul piano probatorio: è l’INPS a dover dimostrare che il reddito è stato effettivamente imputato al socio, tramite la prova della distribuzione degli utili o dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale. Nel caso di specie, non ricorreva nessuna delle due condizioni, e il ricorso dell’Istituto è stato quindi respinto.
Le implicazioni pratiche
Per i soci lavoratori di Srl iscritti alla Gestione Commercianti (o Artigiani), la sentenza offre un argomento difensivo solido in caso di accertamenti INPS che pretendano di calcolare i contributi anche sugli utili accantonati a riserva. In sintesi, per far rientrare gli utili societari nella base contributiva del socio, l’INPS deve poter provare almeno una di queste due circostanze:
- distribuzione effettiva degli utili al socio, con relativa dichiarazione IRPEF;
- opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115-116 TUIR), che imputa il reddito ai soci indipendentemente dalla distribuzione.
In assenza di entrambe, gli utili accantonati restano “reddito della società” ai fini IRES e non concorrono alla base contributiva del socio lavoratore.
Chi ha ricevuto avvisi di addebito INPS calcolati su utili non distribuiti, anche per anni pregressi, può quindi valutare — alla luce di questo principio — la possibilità di contestarli o di richiederne l’annullamento in autotutela.
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